Att.ne Segreterie Nazionali
FILCTEM/CGIL
Claudio Bettoni
Mario Di Luca
FEMCA/CISL
Sebastiano Tripoli
UILTEC/UIL
Maurizio Don
Oggetto: richiesta convocazione tavolo rinnovo Indennità Speciali
Amici e compagni,
buona giornata.
In data 3 settembre 2018 abbiamo incontrato Eni Upstream relativamente alle problematiche delle trasferte estere. Ad oggi infatti quanto previsto dal CCNL in merito alle turnazioni e dal verbale delle Indennità Speciali in merito a maggiorazioni ed indennità non è applicato né ai lavoratori inviati in trasferta all’estero su impianti con turnazione né ai distaccati internazionali cui il foro competente rimane quello italiano. L’azienda paga delle indennità unilaterali, non trasparenti, sempre inferiori a quelle previste per l’Italia e mai discusse con il sindacato; Eni inoltre applica politiche unilaterali anche su argomenti delicati quale la turnazione.
Abbiamo inoltre rilevato le seguenti palesi violazioni di contratto e legge che riguardano:
- lavoratori inviati presso siti operativi esteri (cantieri o piattaforme) quali Ghana, Egitto e Messico ed utilizzati ininterrottamente anche per 40/45 giorni, dovendosi poi presentare direttamente in ufficio al termine del loro impegno senza usufruire di riposi. Ciò avviene senza modificare il loro status in turnisti né applicare gli accordi sindacali locali previsti per queste tipologie di lavoro e regolarmente utilizzati nei distretti operativi Italia (Indennità speciali e accordi su turnazione A e C). Questa situazione è contraria a quanto recita il DLGS 66/2003 sull’orario di lavoro che all’articolo 9 comma 1 afferma: Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica…
- lavoratori che operano presso i siti operativi come unica figura ENI in nave, piattaforma o cantiere remoto senza alcun cambio e quindi di fatto disponibili nell’arco delle 24 ore. Riteniamo che ciò sia in violazione dell’articolo 7 comma 1 che recita: Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il lavoratore ha diritto a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito in modo consecutivo…
- lavoratori che hanno operato di notte. Alla scrivente RSU non risulta che sia mai stato chiesto di definire questa tipologia di lavoro secondo quanto previsto all’articolo 12 comma 1 del citato decreto Legislativo ed ovvero: L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall’impresa…La consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni. Né sappiamo se sono state applicate le tutele ed effettuate le verifiche di cui agli articoli 11, 13 e 14 per il suddetto lavoro notturno.
Nell’ambito della discussione, il Datore di Lavoro ha affermato che molti di questi argomenti, riguardando i lavoratori di tutta Eni Upstream e pertanto andrebbero affrontata sul tavolo competente delle Indennità Speciali, specie per definire i perimetri di applicazione delle maggiorazioni previste in accordo anche per chi è inviato all’estero.
Riteniamo opportuno quindi chiedervi l’apertura della discussione con ENI che porti alla definizione di un accordo tra le Parti.
Certi di vostro sollecito intervento, porgiamo saluti fraterni.
Delegati RSU Upstream – San Donato Milanese