Fondenergia

Fanno parte della commissione Fondenergia i delegati CGIL per Eni Upstream: Fossati Stefano.

Il Fondenergia è un fondo ad integrazione della pensione con adesione volontaria per coloro che fanno riferimento al CCNL energia e Petrolio.

Gli iscritti a FONDENERGIA maturano una rendita mensile integrativa alla pensione purché rimangano iscritti per almeno 5 anni.

La prestazione complementare vitalizia sarà versata a partire dal compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime INPS.

L’iscritto che lascia l’azienda prima dell’età pensionabile può optare per il rimborso totale in un’unica soluzione del capitale accumulato oppure per il congelamento della posizione fino a pensionamento per ottenere una rendita.

Anche l’iscritto che abbandona il fondo per pensionamento può scegliere tra rendita o liquidazione totale.  Tuttavia, nel caso in cui il 70% del capitale accumulato permetta di erogare una cifra mensile superiore al 50% dell’assegno sociale INPS, l’iscritto sarà obbligato a vincolare come rendita almeno il 50% del capitale.

Le erogazioni dei fondi pensione integrativi godono di tassazione agevolata separata tra il 9% e il 15% nel caso di rendita mensile o liquidazioni a pensionati; applicano invece aliquota TFR nel caso di rimborsi parziali, totali o di anticipi. In allegato un sunto del trattamento fiscale.

La contribuzione a FONDENERGIA è in parte a carico del lavoratore, in parte a carico dell’azienda ed in parte è coperta dal T.F.R. (trattamento fine rapporto) che il lavoratore va  progressivamente maturando. Queste sono le quote di riferimento:

Contributo lavoratore: 2,00% della Retribuzione Annua Lorda (R.A.L.) per mensilità, che è trattenuto direttamente  dallo stipendio

Contributo aziendale: 2,55% della Retribuzione Annua Lorda (ovvero pari a quanto versato dal lavoratore) aggiunto dall’azienda come contributo a Fondenergia.

La contribuzione a Fondenergia è deducibile dal reddito complessivo ovvero non concorre a costituire l’imponibile fiscale, l’ammontare su cui si applicano le aliquote  IRPEF. Ciò permette di recuperare, sotto forma di imposte non pagata, una parte della quota viva che l’aderente versa al Fondo.

La legge prevede che tale beneficio sia sfruttabile fino ad un limite massimo annuo di 5.164,57 euro. La cifra deducibile è pari al contributo versato dal lavoratore al FONDENERGIA, ovvero del 2% obbligatorio ed alle eventuali quote volontarie aggiunte fino al tetto di deducibilità massima prevista per legge.

FONDENERGIA è attualmente organizzato in tre comparti a rischio crescente:

  1. comparto garantito: rischio basso – investe circa il 95% del capitale in obbligazioni ed il 5% in azioni. Garantisce una rendita similare al T.F.R. (ovvero 1,5% + 0,75*inflazione ISTAT). Questo comparto è adibito a contenere gli importi di T.F.R. che saranno maturati da chi non effettua scelte di destinazione del T.F.R. entro sei mesi dall’assunzione. Ha l’obbligo di restituire all’aderente l’intero capitale versato.
  2. comparto bilanciato: rischio medio – investe prevalentemente in obbligazioni ma può contenere una percentuale azionaria massima del 34% ed è quindi più rischioso rispetto al comparto garantito ma in grado di ottenere più redditizie.
  3. comparto dinamico: rischio elevato – può investire fino al 56% del capitale in azioni ed in obbligazioni la restante parte. E’ molto legato agli andamenti del mercato azionario, può guadagnare molto ma il rischio che ci si assume è il più elevato tra i tre comparti.

La scelta del comparto deve essere effettuata all’atto dell’adesione. E’ ovviamente possibile cambiare nel tempo la propria linea d’appartenenza (non più di una volta all’anno).

Si segnala ai neoassunti che entro 6 mesi è necessario effettuare una scelta sulla destinazione del TFR, decidendo se destinarlo a Fondenergia o lasciarlo in azienda. In azienda il TFR si rivaluta ogni anno di una percentuale fissa (1,5% + 0,75* tasso inflazione ISTAT) ma non si ha diritto ad alcuna quota aziendale gratuita. I neoassunti che non effettuano alcuna scelta sono iscritti di ufficio a Fondenergia (comparto garantito) senza la quota aziendale;

FONDENERGIA permette a chi ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel fondo di avere anticipi fino al 75% del ammontare per acquisto di prima casa per sé o per i figli, per ristrutturazioni prima casa e per spese mediche. E’ possibile inoltre ottenere l’anticipo del 30% della posizione per spese generiche da non documentare.

FONDENERGIA è reversibile al coniuge e agli eredi legali (figli) sia per quanto riguarda la rendita che per quanto riguarda il capitale accantonato; è possibile indicare anche ulteriori beneficiari per la reversibilità. Tali indicazioni possono essere espresse fin da subito e poi eventualmente modificate;  vanno necessariamente definite all’atto dell’uscita dal fondo.

Per ulteriori informazioni visita il sito del fondo www.fondenergia.it o contatta i delegati della commissione Fondenergia.

Il compito principale della commissione è verifica della correttezza dell’istituto e comunicare i risultati del fondo agli iscritti.

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