Care iscritte/i
per fugare una serie di confusioni e malintesi che abbiamo registrato, inviamo una sintesi relativa alle cosiddette giornate di “spettanza” aggiuntive alle ferie e al loro utilizzo, nonché un promemoria per chiusure collettive 2019 e malattie.
Ai sensi degli allegati accordi sulle chiusure e di quanto disposto nel rinnovo del CCNL Energia e Petrolio del 25.1.2017, deriva quanto segue:
- A fronte dell’orario attuale, confermato anche per il 2019, saranno disponibili 3 giornate di Riposo Compensativo da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 in tranche di mezza giornata o giornata intera, utilizzabili con il codice E79; tali giornate se non effettuate entro il termine previsto, verranno perse.
- Per chi non avesse completato le giornate di Riposo Compensativo relative al 2018, rammentiamo che le stesse vanno usufruite tassativamente entro giugno 2019 sempre a tranche di mezza giornata o giornata intera utilizzando il codice E77.
- A seguito delle modifiche introdotte dal nuovo contratto, le festività che cadono in domenica non verranno più retribuite ma sono a disposizione per la fruizione entro l’anno di maturazione. Per il 2019 trattasi di 3 gg utilizzabili a giornata intera con il codice E73. Anche in questo caso, chi non effettua i riposi entro fine anno, perde la spettanza senza alcun rimborso. Contrariamente agli anni scorsi, non serve inserire alcun giustificativo in PAS per l’accumulo, ma solo per la fruizione; non è più previsto alcun pagamento.
- Infine, r chi è stato assunto prima di aprile 2002, ha a disposizione una giornata definita come Riposo Compensativo 2002, utilizzabili a tranches di mezza giornata con il codice DA2; anche in questo caso, se la spettanza non viene utilizzata non dà luogo ad alcun rimborso.
- Tutte le spettanze sono visibili a cedolino ad eccezione delle festività cadute in domenica; l’intero ammontare è verificabile anche su PAS/Presenze/Funzioni Periodiche/Spettanze
- le chiusure collettive previste per il 2019 sono venerdì 26 aprile, venerdì 16 agosto e l’intero periodo compreso tra il 23 e il 31 dicembre per complessive 4 giornate (lunedì 23 giornata intera, martedì 24 mezza giornata, venerdì 27 giornata intera, lunedì 30 giornata intera e martedì 31 mezza giornata).
- A fronte della conferma dell’orario, tra maggio e settembre saranno poi disponibili 8 venerdì estivi conteggiati come mezza giornata di ferie (E25 Ferie venerdì estivo), uno dei quali potrà essere utilizzato per coprire la chiusura collettiva del 16 agosto.
Complessivamente quindi per il 2019 saranno disponibili 6 gg (7 gg per gli assunti prima del 2002) fino a fine anno, oltre ad eventuali riposi compensativi residui del 2018 da smaltire entro giugno 2019.
Riteniamo opportuno anche fare chiarezza relativamente al vecchio istituto dell’indisposizione ed alla malattia autocertificata di recente introduzione.
In particolare il permesso per indisposizione (codice G12) va utilizzato in caso di malessere che colpisca dopo essere entrati in azienda.
Invece la malattia di un giorno autocertificata è in tutto e per tutto una malattia e va inserita a PAS dal conto terzi. Il vantaggio dell’istituto sta nell’evitare di dover produrre certificato medico. E’ sufficiente infatti compilare, firmare e consegnare in segreteria una semplice autocertificazione di malattia come quella allegata. E’ possibile utilizzarla due volte l’anno, a condizione che non sia di lunedì o venerdì o a ridosso dei festivi e che non ci siano precedentemente dei giorni di malattia con certificati medici.
Es. se prima della giornata di malattia che voglio autocertificare, ho già fatto due eventi di malattia con certificato medico non posso usufruire dell’autogiustificazione ma devo produrre il certificato medico. Se invece ho fatto un evento di malattia con certificato medico posso usufruire una sola volta dell’autogiustificazione.
I due giustificativi possono essere utilizzati anche insieme per coprire una uscita da lavoro con successiva assenza per una giornata.
I delegati sono a disposizione per chiarimenti